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Ci risiamo.... coscienza a posto per altri 12 mesi

 

L'ordinanza in vigore dal 6 settembre per la tutela dell'incolumità pubblica dalle aggressioni canine riprende una serie di divieti per la tutela del cane.
Divieto di possesso dichiarati pericolosi - E' vietato possedere o detenere cani registrati come "a rischio elevato di aggressività" dai Servizi Veterinari ai delinquenti abituali o per tendenza; a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di maltrattamento e uccisione di animali ( articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201); ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermita' di mente.



Addestramento e selezione - Sono vietati l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita'e qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita'.

Doping. La sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376: Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di
sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull' uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.

Interventi chirurgici - Sono vietati la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia, resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201. Gli interventi chirurgici effettuati in conformita' all'articolo 10 della Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed e' presentato quando richiesto dalle autorita' competenti. Al riguardo la Fnovi ha prodotto un documento, una linea guida per la corretta aderenza normativa e deontologica alle eccezioni di legge.
Diversamente, gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

I divieti sono espressamente indicati dall'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013 per la tutela dell'incolumità pubblica.
(A.O.)