Il cane senza microchip è di chi lo trova !!

Con un nuovo orientamento la Cassazione Penale chiarisce che non c'è appropriazione indebita da parte chi "adotta" un "randagino" senza nessun segno di riconoscimento e non registrato in anagrafe. 

I giudici hanno così contraddetto sia il Giudice di Pace di Varazze che il Tribunale di Savona che avevano inflitto una multa di 1.200 euro (ai sensi dell'articolo 647 del Codice Penale*).

I fatti risalgono al 2009, quando il presunto proprietario rivendicava l'animale senza che vi fosse prova certa della proprietà. La persona che aveva ritrovato il cane aveva chiesto infatti che fosse esibito il certificato di iscrizione alla anagrafe canina a dimostrazione dell'effettiva proprietà.

Per la Corte, non avendo il cane alcun segno di riconoscimento (né chip, né tatuaggio né targhetta), "è del tutto ragionevole ritenere che l'inventore non avesse consapevolezza di avere rinvenuto un animale di proprietà altrui e quindi smarrito ben potendo pensare di aver trovato un cane abbandonato o un cosiddetto randagino".

In verità, l'animale non era stato rinvenuto nemmeno dalla persona poi multata per appropriazione indebita, "bensì da altra persona, nella cui autovettura il cane era spontaneamente entrato, dopo averlo seguito per strada". "Conoscendolo come amante degli animali", il conducente ha quindi affidato all'imputato il cane, "perché lo accudisse", tant'è che il nuovo affidatario ha provveduto a far identificare il cane e ad iscriverlo nell'anagrafe canina regionale.

E' stato solo dopo diversi mesi che il presunto proprietario ne ha reclamato la restituzione, in virtù del fatto che in passato aveva avuto "la disponibilità del cane, lasciandolo durante il giorno muovere liberamente nei dintorni dell'abitazione, presso la quale l'animale ritornava sempre spontaneamente".

Per la Cassazione ha prevalso la ragione dell'imputato e la sua "assoluta buona fede": multa annullata, quindi, anche in quanto "non proporzionata", e insussistenza del reato "per non potersi configurare- si legge in sentenza- l'animale come "cosa d'altri smarrita". (Cassazione Penale, sentenza n. 335/2012 del 28 marzo 2012)

(A.O.)