La rabbia è ancora una preoccupante realtà

Rabbia caniLA PREMESSA

All’art. 7 punto 1, il nuovo Regolamento 576/2013 concede agli Stati membri la possibilità di autorizzare i movimenti a carattere non commerciale nel proprio territorio da un altro Stato membro anche di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, che abbiano

a) meno di 12 settimane e non siano stati vaccinati contro la rabbia; oppure

b) tra 12 e 16 settimane e siano stati vaccinati contro la rabbia, ma non adempiano ancora ai requisiti di validità di cui all’allegato III, punto 2, lettera e).

Al punto 2 si specifica che l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere concessa soltanto se:

a) il proprietario o la persona autorizzata forniscono una dichiarazione firmata attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia; op- pure

b) gli animali da compagnia sono accompagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il documento identificativo che accompagna la madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sotto- posta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato III.

Il PARERE

La rabbia è purtroppo ancora oggi una realtà importante anche in Europa, soprattutto nei Paesi dell’Est. Basta consultare il Rabies Bulletin (http://www.who-rabies-bulletin.org/), pagina ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità relativa ai casi di rabbia (in animali domestici, selvatici, nell’uomo e nei pipistrelli) in Europa per rendersi conto della preoccupante situazione.

Come si può vedere, prendendo in considerazione anche solo il 2013, paesi quali, Croazia, Grecia, Ungheria e Moldavia (con poche decine di casi), Belarus, Polonia, Romania e Turchia (con centinaia di casi) e ancor più Federazione Russa e Ucraina (con migliaia di casi) hanno segnalato la presenza della rabbia in animali domestici e selvatici.

Per questo motivo nessun Paese europeo si può permettere di abbassare la guardia di- minuendo i controlli sugli animali movimentati.

Ritengo sia estremamente rischioso lasciare a un proprietario o a una persona autorizzata la possibilità di fornire, senza controllo alcuno, una dichiarazione firmata attestante che, dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale, gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia.

La vaccinazione rimane l’unica arma a disposizione per poter controllare l’entrata di animali anche da Paesi con casi di rabbia accertata.

Di fatto in alcuni Paesi la vaccinazione antirabbica può essere effettuata anche prima dei classici 3 mesi di età, in quanto nei foglietti illustrativi di questi vaccini, regolarmente re- gistrati e in commercio in questi Paesi, la casa produttrice specifica che gli stessi possono essere impiegati in animali di età inferiore ai 3 mesi. Consiglierei quindi di mantenere quanto attualmente in vigore in Italia, riportato sul documento

Procedure per l’esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria di cani e gatti: “L’Italia, ai sensi dell’art. 5 com- ma 2 del Regolamento (CE) n. 998/2003, non consente l’ingresso di animali di età inferiore ai 3 mesi che non abbiano completato il protocollo vaccinale. Se un animale di età inferiore ai 3 mesi è vaccinato contro la rabbia nel rispetto del protocollo in vigore nello Stato membro di provenienza può essere introdotto.”

Analogo provvedimento vige del resto anche in Francia.
Ritengo invece utile la precisazione riportata al punto 2 lettera b) dell’articolo 7 che dà la possibilità di movimentare cuccioli e gattini non ancora vaccinati ma al seguito della loro madre, da cui sono ancora dipendenti; la madre deve però essere munita di un documento identificativo attestante che, prima della loro nascita, è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato III punto e): “Il periodo di validità della vaccinazione inizia dal momento in cui è stabilita l’immunità protettiva, non meno di 21 giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione, e continua fino alla fine del periodo di immunità protettiva, conformemente alla specifica tecnica dell’autorizzazione all’immissione in commercio di cui al punto 1, lettera b), o nell’approvazione o licenza di cui al punto 1, lettera c), del vaccino antirabbico nello Stato membro o nel territorio o paese terzo in cui è somministrato il vaccino”.

Questa precisazione amplia quanto attualmente riportato sul documento italiano (“È vietato il trasporto di animali di età inferiore alle 8 settimane, se non accompagnati dalla madre”), ma ribadisce la necessità di una vaccinazione antirabbica in regola secondo quanto riportato nei foglietti illustrativi dei singoli vaccini.

(P.Dall'Ara)