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cane e catenaIl Consiglio regionale ha approvato la legge che vieta di tenere gli animali d'affezione a corda o a catena "Una legge di civiltà", ha spiegato il relatore Leonardo Padrin, destinata a superare vecchie mentalità e a creare una cultura di rispetto del benessere animale. Cani e animali di affezione non potranno più essere sottoposti a strumenti di costrizione, se non per specifiche e accertate esigenze di sicurezza o veterinarie, e dovranno usufruire di appositi recinti di adeguate dimensioni, anche in deroga ai regolamenti urbanistici. 

La nuova legge prevede anche che gli animali di compagnia abbiano libero accesso a giardini pubblici, parchi e spiagge, purchè tenuti a guinzaglio e con museruola o altri strumenti contenitivi.  Non potranno entrare nelle aree giochi per i bimbi, contrassegnate da appositi segnali di divieto. Potranno invece muoversi liberamente, senza guinzagli e museruola, negli spazi a loro destinati. Il Veneto è la seconda regione, dopo l'Emilia Romagna, a varare questo divieto.

Per il relatore Padrin, primo firmatario della pdl, "chi lega un cane alla catena senza una giusta causa è più propenso a dimenticarsene, perchè si sente tranquillo sul fatto che il cane non possa scappare fare danni o spaventare nessuno, per questo il cane alla catena, put di altri, rischia di essere un cane solo, poco avvezzo alle interazioni sociali e potenzialmente a rischio di sviluppo di problemi comportamentali. Ovviamente non si può  generalizzare, c'è caso e caso, ma bisogna fare attenzione se si sceglie questa opzione. Tenere un cane alla catena può costituire maltrattamento, secondo quanto previsto dalla legge 189/2004, qualora il cane sia tenuto gran parte del tempo alla catena, da solo, e con catene pesanti, corti ed insostenibili lontane dalla cuccia o addirittura in assenza di riparo e sia sottoposto a comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche".

Il cane infatti "è un animale sociale e necessita di interazioni- prosegue Padrin nella sua relazione al testo- Una catena corta. pesante come un macigno che non consente di raggiungere la cuccia e di muoversi agevolmente, rappresenta sicuramente un rischio per ii cane. E nessun proprierario dovrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di mettere il cane alla catena senza prima aver analizzato le alternative disponibili, ad esempio un ampio recinto alto, e aver cercato una soluzione meno invasiva possibile per l'animale. La catena, utilizzata erroneamente, può causare addirittura ferite e danni al collo del cane. Inoltre il cane alla catena può sentirsi frustrato perché proprio come noi umani, anche gli animali hanno la tendenza a superare i propri limiti e si sentono insofferenti quando sono intrappolati e limitati nei movimenti".

La proposta di legge modifica, in due articoli, la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".
Art. 1 - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:
'2 bis. Al detentore di animali di affezione è vietato / utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simiilare sul suolo privato salvo per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario
curante o per misure urge nti e solamente temporanee di sicurezza.
Art. 2 - Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente: 
"6 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture volte al ricovero dei  cani e dei gatti e le modalità di detenzione degli anirnali di affezione. con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati.

(A.O.)

Il testo della legge regionale approvato dalla V Commissione